Rottamazione cartelle esattoriali

Rottamazione cartelle esattoriali

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    Rottamazione cartelle esattoriali

    Il Decreto Legge 193/2016 con le misure fiscali urgenti e collegato alla Legge di stabilità 2017 ha previsto la possibilità per qualsiasi contribuente (persona fisica, società) di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo da parte di pubblici Uffici in ruoli “affidati” agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2016 (compresi gli avvisi di accertamento esecutivi).

    Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

    I contribuenti avranno tempo fino al 31 marzo 2017 (ed entro la stessa data potranno integrare la dichiarazione stessa) per aderire alla definizione agevolata di tutti o parte dei loro carichi a ruolo utilizzando il modello.

    Si ricorda che è possibile "rottamare" le cartelle di Equitalia, gli avvisi di addebito INPS e l'ingiunzione fiscale per gli enti localimentre per le multe stradali il beneficio è limtato.

    Per il contribuente è possibile pagare l’importo determinato dilazionandolo in 5 rate sulle quali dal 1 agosto 2017 sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo, fermo restando che:

    • il 70% dell’importo complessivamente dovuto deve essere versato nel 2017,
    • il restante 30% deve essere versato nell’anno 2018.

    Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di proposte di accordo o del piano del consumatore (art. 6 commi 9-bis e 9-ter del D.L. n. 193/2016, come modificato dalla Legge n. 225/2016) è necessario utilizzare lo specifico modulo - DA1 pubblicato sul sito di Equitalia.

    Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore”, come previsto dal Decreto (art. 6 commi 9-bis e 9-ter del Dl n. 193/2016, modificato dalla Legge n. 225/2016), è necessario utilizzare lo specifico modulo - DA2

    Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il 31 maggio 2017 l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

    Si ricorda che per aderire alla definizione agevolata il debitore deve compilare l’apposito modulo (anche online) in ogni sua parte, stamparlo, firmarlo e presentarlo:

    • presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione;
    • alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità

    Per maggiori informazioni potete consultare la FAQ all'indirizzo https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/News/FAQ-Definizione-agevolata-prevista-del-DL-193.pdf

    Fonte:Fisco e tasse

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