Rottamazione cartelle bis

Rottamazione cartelle bis

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    Rottamazione cartelle bis

    La nuova rottamazione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prevista dall’articolo 1 del Dl 148/2017 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 16 Ottobre 2017 riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Anche questa volta quindi non rileva la data di notifica della cartella di pagamento o di comunicazione al contribuente della trasmissione del carico, ma quella in cui il credito erariale è uscito dalla disponibilità dell’ente creditore (circolare 2/E/2017). Non rileva pertanto neppure la data convenzionale di presa in carico da parte dell’agente della riscossione. Ciò significa che il debitore deve chiedere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la stampa dell’estratto di ruolo per conoscere l’entità delle somme definibili. A tale scopo, entro il 31 marzo 2018 l’agente della riscossione comunica per posta ordinaria al debitore l’importo dei carichi definibili dei quali non è ancora stata ufficializzata l’esistenza. Vale peraltro ricordare che la mancata trasmissione di tale comunicazione non esime il contribuente dal rispetto dei termini di legge, ragion per cui è opportuno che ci si attivi comunque presso l’ente di riscossione.

    Il vantaggio è rappresentato dall’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. Restano dovuti, invece, la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione e l’aggio sulle somme rivenienti dalla definizione agevolata, oltre alle spese per notifica della cartella e eventuali procedure esecutive.

    La domanda deve essere presentata entro il 15 maggio 2018 su appositi moduli, che saranno pubblicati dal concessionario entro fine mese. L’agente della riscossione comunica l’importo da versare entro il 30 giugno 2018. Il numero massimo di rate è 5, tutte di uguale importo, in scadenza nei mesi da luglio a novembre 2018 (escluso agosto) e l’ultima a febbraio del 2019. Il debitore peraltro potrebbe avere interesse ad anticipare i tempi di presentazione della domanda per prevenire misure cautelari (fermo e ipoteca) o peggio ancora esecutive (pignoramento presso terzi). Va infatti ricordato che la pendenza della procedura non determina l’interruzione delle operazioni di recupero coattivo, salvo che non si provveda alla presentazione della domanda. Pertanto, se si è ricevuta ad esempio l’intimazione di pagamento propedeutica all’ipoteca oppure se si teme che venga aggredito il conto bancario o lo stipendio, si ha l’esigenza di inoltrare quanto prima l’istanza.

    Successivamente, entro il 30 giugno 2018, Agenzia delle Entrate–Riscossione comunicherà ai contribuenti gli importi dovuti ai fini della rottamazione bis i cui pagamenti potranno poi essere saldati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2018 o in max 5 rate, con scadenza rispettivamente il 31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019.

    La nuova rottamazione consentirà altresì di rimettere in bonis anche i soggetti che non hanno pagato anche una sola delle prime due rate della precedente rottamazione, aventi scadenza, rispettivamente il 31 luglio e il 2 ottobre (il 30 settembre cadeva di sabato) i quali ad oggi sarebbero decaduti dal beneficio della definizione agevolata,  versando le tre rate (cioè le prime due scadute e la terza di novembre) entro il 30 novembre prossimo.

    La rottamazione bis grazia anche gli esclusi (non ammessi) della prima edizione: ovvero quanti, nella precedente edizione della rottamazione, si sono visti respingere l’istanza poiché, al 24 ottobre 2016, cioè la data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, avevano un piano di rateazione in corso ma non avevano “onorato” tutte le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016. 

    Questi soggetti potranno beneficiare del nuovo provvedimento presentando entro il 31 dicembre 2017 una nuova istanza di adesione, utilizzando il modello di adesione predisposto dall’Agenzia delle entrate- Riscossione entro il 31 ottobre 2017. 

    Tali contribuenti, però, potranno accedere alla rottamazione-bis solo a condizione di pagare tutte le rate arretrate scadute e relative al precedente piano di rateazione, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2018.

    Una volta sanato il pregresso l’agente della riscossione comunicherà, entro il 31 luglio 2018, le somme dovute per la rottamazione bis da pagare in un'unica soluzione (entro il 30 settembre 2018) o in un massimo di 3 rate a settembre, ottobre e novembre 2018. La scelta del numero di rate dovrà essere effettuata dal contribuente al momento della presentazione dell’istanza. 

    Riassumendo:

    • viene consentito al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito;
    • viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile;
    • si amplia il raggio d’azione della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente ‘rottamazione’ comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016). Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

     

     

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