Novità bonus investimenti al sud innalzato fino al 45%

Novità bonus investimenti al sud innalzato fino al 45%

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    Novità bonus investimenti al sud innalzato fino al 45%

    Sono pienamente operative le modifiche in materia di credito di imposta per gli investimenti al sud inserite nella Legge di conversione del Decreto Mezzogiorno pubblicato due giorni fa in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo assetto normativo va ad influire profondamente su quelle che sono le modalità di determinazione del credito di imposta, l’intensità massima degli aiuti nonché la possibilità di cumulo con altri incentivi. Il dubbio ora riguarda, l’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni per quei soggetti che hanno già richiesto il credito di imposta in commento.

    Le disposizioni originarie - L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. 

    Le novità – Per effetto di un emendamento del Governo al D.L. 243/2016 (“Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno” http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/30/16G00259/sg) inserito nella Legge di conversione dello stesso Decreto è stata profondamente rivista la normativa di riferimento originariamente disposta dalla Legge n°208 del 2015. Il credito di imposta viene ora determinato in base alla quota del costo complessivo dei bene sopra indicati per ciascun progetto di investimento pari a : 

    • 3 milioni (non più 1,5 ml) per le piccole imprese,
    • 10 per le medie imprese (5 ml nella precedente disposizione)
    • e 15 milioni per le grandi imprese.

    La novità sostanziale riguarda però la determinazione dell’importo agevolabile che nella normativa originaria veniva individuato sottraendo dalla spesa sostenute gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni oggetto d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato; con la nuova disposizione invece la base imponibile su cui calcolare l’agevolazione va assunto senza detrarre gli ammortamenti di beni della medesima categoria. Cambia anche l’intensità massima degli aiuti concedibili; in particolare per le imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dell’art 107 lettera a del T.F.U.E. (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e ora anche Sardegna) l’intensità massima dei contributi passa: 

    • dal 20 al 45% per piccole imprese;
    • dal 15 al 35 % per le medie imprese;
    • dal 10 al 25% per le grandi imprese.

    Il credito di imposta viene ora riconosciuta dunque nella massima misura prevista dalla citata “Carta degli Aiuti” a finalità regionale 2014-2020 e su un costo complessivo degli investimenti non più decurtato degli ammortamenti relativi agli stessi beni rientranti nella categoria di quelli per i quali si richiede l’agevolazione. 

    Per imprese situate in regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell’art 107 lettera a del T.F.U.E. quindi Molise e Abruzzo le intensità di aiuto massime previste sono: 

    • 30% per le piccole imprese;
    • 20% per le imprese di medie dimensioni;
    • 10% per quelle di grandi dimensioni

    Efficacia retroattiva? - Per le imprese che hanno già presentato l’istanza di ammissione al contributo, nonché ottenuto i relativi provvedimenti di concessione, non si ritiene possa trovare efficacia retroattiva la nuova disposizione in merito all’ampliamento dell’ambito territoriale ammesso all’intensità massima di aiuti (art 107 lettera a del T.F.U.E.) né l’innalzamento del limite massimo di investimenti ammissibili. Non dovrebbero invece esserci dubbi operativi, in attesa di successivi documenti di prassi, circa l’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni relative alla cumulabilità del credito di imposta in commento, le quali prevedono piena concomitanza agevolativa tra il credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno e altri aiuti di stato, compreso quelli c.d. de minimis consentendo l’applicazione dello stesso entro il limite dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati riconosciuti dalle normative comunitarie in materia.

     

    Fonte: Fiscal focus

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