Le modalità operative della trasmissione telematica di fatture e corrispettivi

Le modalità operative della trasmissione telematica di fatture e corrispettivi

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    Le modalità operative della trasmissione telematica di fatture e corrispettivi

    Con due provvedimenti pubblicati in data 28 ottobre il direttore dell’Agenzia delle entrate prosegue nel percorso di attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 127/2015, relative alla trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate mediante "distributori automatici". Si tratta di disposizioni emanate in attuazione di una parte della delega di riforma del sistema fiscale varata nel 2014 (in particolare l’articolo 9 comma 1lettere d) e g) della L. 23/2014) sul cui filone si sono inserite di recente le previsioni contenute nell’articolo 4 del D.L. 193 del 22 ottobre scorso (attualmente in corso di conversione in legge e quindi suscettibile di modifiche) relative alla comunicazione telematica trimestrale delle fatture emesse e ricevute e delle  liquidazioni periodiche, adempimenti che dal 2017 andranno a sostituirsi al cosiddetto “Spesometro”.

    A tal proposito è importante evidenziare come i soggetti che opteranno per il regime facoltativo di cui al citato D.Lgs. 127/2015 e oggetto di uno dei recenti provvedimenti direttoriali, saranno esonerati dal nuovo obbligo telematico trimestrale laddove tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute siano state veicolate con il Sistema di Interscambio (SDI).

    L’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che i soggetti passivi, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dal 1° gennaio 2017, possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio (SDI) di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge n. 244/2007.

    Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’art. 2, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 127/2015 dispone che i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non richiesta dal cliente, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono:

    • gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
    • la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della legge n. 413/1991 e al D.P.R. n. 696/1996, per cui non è necessario rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale, ma resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

    Entrambe le opzioni hanno durata quinquennale e, se non revocate, si rinnovano di quinquennio in quinquennio.

    Si ricorda che, in base all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015, come sostituito dall’art. 4, comma 6, lett. a), del D.L. n. 193/2016, a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

    Per i soggetti che si avvalgono dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella per la trasmissione telematica dei corrispettivi, l’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 riconosce alcuni vantaggi. In particolare, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 193/2016, si tratta:

    • dell’esonero dalla comunicazione trimestrale dei dati delle fatture, di cui al riformulato art. 21 del D.L. n. 78/2010;
    • del diritto all’erogazione dei rimborsi IVA annuali in via prioritaria, cioè entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa (nella specie, anche in assenza dei presupposti di cui all’art. 30, comma 2, lett. a), b), c) d) ed e), del D.P.R. n. 633/1972);
    • della riduzione di due anni dei termini di decadenza previsti per l’accertamento in materia di IVA e di imposte dirette, di cui all’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e all’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, ma soltanto per i soggetti passivi che, da un lato, comunichino nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento e, dall’altro, che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 30,00 euro (cfr. artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2016).

    L’art. 5 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell’adesione al regime telematico in caso di omessa trasmissione telematica delle fatture o dei dati dei corrispettivi, ovvero di trasmissione dei dati delle fatture o dei corrispettivi in maniera incompleta o infedele. Gli incentivi non decadono se il soggetto passivo provvede a regolarizzare la propria posizione trasmettendo correttamente, per via telematica, i dati delle fatture e dei corrispettivi entro il termine che sarà individuato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, nel qual caso restano applicabili le sanzioni le sanzioni previste dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ossia:

    • la sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (da euro 250 a euro 2.000), in caso di omissione della trasmissione dei dati delle fatture, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti;
    • le sanzioni di cui agli artt. 6, comma 3 e 12, comma 2, del DLgs. n. 471/1997, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione incompleta o non veritiera.

     

    Trasmissione telematica delle fatture

    In merito al contenuto del Provv. Agenzia delle entrate n. 182070 del 28 ottobre 2016, l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture è esercitata esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle entrate.

    L’opzione può essere esercitata, tramite un apposito servizio on-line presente sul sito dell’Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo IVA ovvero da un suo delegato secondo le regole dei servizi telematici dell’Agenzia.

    L’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

    Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

    La revoca dell’opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’ultimo anno del quinquennio.

    Modalità e termini di trasmissione telematica dei dati

    Per l’esercizio dell’opzione, i contribuenti trasmettono, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni. I dati da trasmettere sono quelli riportati nell’allegato “SPECIFICHE TECNICHE DATI DELLE FATTURE” al provvedimento, le quali contengono anche le regole di compilazione del singolo file – in formato XML – in relazione ai dati riguardanti i documenti di cui sopra.

    La trasmissione dei dati è effettuata nelle modalità descritte nell’allegato “MODALITà DI TRASMISSIONE DATI FATTURE” al provvedimento. I dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio, formate secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 possono non essere trasmessi, nel qual caso l’Agenzia delle entrate acquisirà esclusivamente i dati, contenuti nelle fatture elettroniche, riportati nell’allegato “SPECIFICHE TECNICHE DATI DELLE FATTURE”.

    I soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture trasmettono i dati in esame entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e la comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

    Messa a disposizione e trattamento dei dati

    I dati e le informazioni che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione in una sezione apposita, raggiungibile mediante autenticazione, del sito dell’Agenzia delle entrate, secondo l’allegato “MODALITà DI CONSULTAZIONE DEI DATI” al provvedimento.

    I dati e le informazioni acquisiti vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

    I dati e le informazioni raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.

    Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

    Programma di assistenza negli adempimenti IVA

    Si ricorda che, nei confronti di determinare categoria di contribuenti, l’Agenzia delle entrate utilizzerà i dati acquisiti per realizzare un programma di assistenza negli adempimenti IVA, riconoscendo agli interessati ulteriori vantaggi.

    L’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015, infatti, allo scopo di incentivare l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi, prevede ulteriori agevolazioni per specifiche categorie di contribuenti, sia di minori dimensioni che non, che intraprendono attività d’impresa, arte o professione, limitatamente al periodo di inizio attività e ai due periodi successivi.

    Si tratta, in base all’art. 5 del D.M. 4 agosto 2016, degli esercenti arti e professioni, delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, nonché di quelle che superano le soglie di ricavi per avvalersi della contabilità semplificata limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due periodi d’imposta successivi.

    Per tali categorie di soggetti passivi, l’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2017, realizzerà un programma di assistenza, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con il quale sono messi a disposizione, per via telematica, i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale ai fini IVA. Di conseguenza, verranno meno sia gli obblighi di registrazione di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, sia quelli – previsti dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 – di apposizione del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo contabile e di garanzia.

    Tali agevolazioni sono riconosciute esclusivamente ai contribuenti che effettuano la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, nonché delle relative variazioni, e a quelli che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in caso di effettuazione di operazioni di commercio al minuto o assimilate, di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.

    Trasmissione telematica dei corrispettivi

    Passando ad esaminare il contenuto del Provv. Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, innanzi tutto – in perfetta analogia a quanto stabilito dal Provv. n. 182070/2016 – viene stabilito che l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è esercitata esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle entrate. L’opzione può essere esercitata, tramite un apposito servizio on-line presente sul sito dell’Agenzia, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo ovvero da un suo delegato secondo le regole dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    L’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati e l’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

    Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

    La revoca dell’opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

     

    Registratori Telematici

    Gli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono rappresentati dai “Registratori Telematici” e sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.

    I modelli dei Registratori Telematici sono approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, su parere della Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’art. 5 del D.M. 23 marzo 1983.

    I Registratori Telematici, ove il contribuente non eserciti l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, possono essere utilizzati come Registratori di cassa di cui, con l’osservanza della relativa disciplina.

    I Registratori di cassa in corso di validità al 1° gennaio 2017 possono essere utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi purché adattati nel rispetto delle previsioni del punto 2.8 delle specifiche tecniche allegate al Provv. n. 182017/2016.

    I Registratori Telematici sono attivati ovvero disattivati dal personale di laboratori abilitati dall’Agenzia delle entrate e sono, inoltre, sottoposti – sempre da parte del personale dei laboratori abilitati – ad apposita verificazione con periodicità biennale, effettuata per la prima volta all’atto dell’attivazione dell’apparecchio.

    Il Registratore Telematico risulta “in servizio” al momento della prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell’Agenzia delle entrate.

    Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell’Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività. Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell’apparecchio o di un suo delegato, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.

    Attraverso la medesima area dedicata del sito web, l’Agenzia delle entrate rilascia al titolare del Registratore Telematico un QRCODE da applicare in apposito alloggiamento dell’apparecchio, visibile ai clienti, mettendo in condizione questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante consultazione on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare.

    Termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

    I soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione in esame memorizzano i dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante l’uso del Registratore Telematico, con l’osservanza delle regole e delle tempistiche riportate nelle specifiche tecniche allegate al Provv. n. 182017/2016.

    La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l’uso del Registratore Telematico che, al momento delle chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.

    La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuati a partire dal primo giorno di messa in servizio del Registratore Telematico.

    La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime. L’Agenzia attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante un esito di ricezione, secondo le modalità e i tempi descritti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse, per i motivi definiti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento; in tal caso, gli esercenti effettuano la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

    Informazioni da memorizzare e trasmettere

    Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente sono riportate nell’allegato alle specifiche tecniche allegate al provvedimento denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI”.

    Adempimenti in caso di mancato o irregolare funzionamento dei Registratori Telematici

    In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.

    Riferimenti normativi:

    Legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 211 e 212
    D.Lgs. n. 127 del 2015, art. 1, comma 3
    D.Lgs. n. 127 del 2015, art. 2, comma 2
    D.Lgs. n. 127 del 2015, art. 4
    D.Lgs. n. 127 del 2015, art. 5
    Provv. Agenzia delle entrate n. 182070 del 28 ottobre 2016
    Provv. Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016
    D.P.R. n. 633 del 1972, art. 22
    D.P.R. n. 633 del 1972, art. 25

     

    Fonte: Buffetti

     

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