Detrazione Iva fatture: nuovo termine

Detrazione Iva fatture: nuovo termine

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    Detrazione Iva fatture: nuovo termine

    La Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) ha modificato il termine entro cui:

    • esercitare il diritto alla detrazione (art. 19 DPR 633/72);
    • registrare le fatture d'acquisto (art. 25 DPR 633/72).

    Le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

    L'intervento, sebbene motivato dalle migliori intenzioni, ha causato diverse perplessità tra gli esperti del settore.

    Ad essere "sotto accusa" è prima di tutto la decorrenza delle nuove regole, in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente. Alcune criticità sono state poi rilevate nel coordinamento con altre norme, relative soprattutto alle fatture di fine anno. Nell'attesa di un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate, si illustrano di seguito le novità introdotte e le problematiche riscontrate.

    Nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA

    La Manovra Correttiva ha modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti (art. 19 del DPR 633/72): non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

    Si ricorda che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'IVA è esigibile, ossia quando l'operazione si considera effettuata ai fini Iva, e quindi:

    • per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione, oppure anteriormente se a tale data è emessa fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all'importo fatturato o pagato;
    • per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

    In base alla nuova regola, quindi, supponendo di aver acquisto beni in agosto del 2017, e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, il diritto a detrarre l'Iva scade con i termini di presentazione del modello IVA 2018, periodo d'imposta 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), quindi entro il 30.04.2018. Secondo la regola precedente, invece, il diritto alla detrazione sarebbe scaduto più tardi, con il Modello IVA 2020 relativo periodo d'imposta 2019 (secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).

     

    Nuovo termine per registrare le fatture d'acquisto

    La Manovra Correttiva, in conseguenza alla modifica prevista per i termini di esercizio del diritto alla detrazione Iva, ha modificato anche l'art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d'acquisto.

    In base al nuovo testo normativo la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

    In precedenza, invece, il legislatore si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione.

    Supponendo, ad esempio, di aver acquistato beni nell'agosto 2017, e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, l'annotazione nel registro Iva acquisti deve essere effettuata prima della liquidazione periodica in cui si intende detrarre l'Iva, e comunque entro il 30.04.2018, termine di presentazione del modello IVA 2018, periodo d'imposta 2017.

    Attesi chiarimenti per i nuovi termini di detrazione Iva

    Assonime, con la Circolare 18/2017, ha espresso alcuni dubbi in merito all'applicabilità di queste nuove disposizioni.

    Innanzitutto la questione di incompatibilità con la disciplina comunitaria.

    Nella relazione illustrativa al D.l. 50/2017 il legislatore ha affermato che la modifica apportata è coerente con le regole comunitarie (Art. 179 Direttiva n. 2006/112/CE), secondo le quali il diritto alla detrazione dell'Iva deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica l'esigibilità dell'Iva, e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura d'acquisto, salvo la facoltà dei singoli Stati membri di prevedere termini più lunghi.

    Secondo quanto dichiarato da Assonime nella Circolare 18/2017, invece, vi sarebbero le premesse per sollevare una questione di incompatibilità con la disciplina comunitaria considerando che la Corte di Giustizia ha affermato (con la sentenza dell'8.5.2008, cause riunite nn. C-95/07 e C-96/07) che: "la previsione di un termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione può essere considerato incompatibile con la disciplina comunitaria se tale termine rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione"

    Un'altra questione riguarda il coordinamento tra il nuovo termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione e quello entro cui sanare l'omessa o irregolare emissione della fattura ricevuta.

    Si ricorda, infatti, che in base al comma 8 dell'art. 6 del D.lgs. 471/1997 il cessionario committente, trascorsi 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione senza aver ricevuto la relativa fattura, ha 30 giorni di tempo per presentare all'ufficio competente un documento in duplice esemplare recante le indicazioni previste all'art. 21 del DPR 633/72 per la fatturazione, previo versamento dell'imposta dovuta. Nel caso di ricevimento di fattura irregolare, ha 30 giorni di tempo dalla registrazione, per presentare all'ufficio competente un documento in duplice esemplare recante le indicazioni previste all'art. 21 del DPR 633/72 per la fatturazione, previo versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta

    Questi termini, di fatto, potrebbero scadere anche successivamente a quello previsto per la trasmissione della dichiarazione annuale. Nel caso, ad esempio, di un'operazione effettuata a dicembre 2017, e di mancato ricevimento della relativa fattura, la scadenza per sanare l'irregolarità scade a maggio 2018, quando è già trascorso il termine per presentare la dichiarazione IVA (30.04.2018) e per esercitare il diritto alla detrazione.

    Per quanto riguarda il nuovo termine di registrazione delle fatture d'acquisto, sempre secondo Assonime, potrebbero verificarsi dei problemi nel caso delle fatture emesse a cavallo d'anno. Nel caso, ad esempio, di fatture emesse a dicembre 2017 ma ricevute a maggio 2018. In base alla nuova formulazione dell'art. 25 tali fatture dovrebbero essere registrate entro il 30.04.2019, termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018 (2018 infatti è l'anno di ricezione della fattura). Ciò però è in contrasto con il principio espresso dall'art. 19, secondo cui la detrazione deve esercitarsi nel periodo d'imposta in cui si verifica l'esigibilità (che nel caso specifico sarebbe il 2017), con scadenza ultima al 30.04.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA 2018 relativa al periodo d'imposta 2017).

    Sulla base di tali riflessioni si ritiene auspicabile un intervento dell'Agenzia delle Entrate.

    Fonte: Fisco e Tasse

     

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