ROTTAMAZIONE CARTELLE BIS: LE PRINCIPALI NOVITA'

ROTTAMAZIONE CARTELLE BIS: LE PRINCIPALI NOVITA'

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    ROTTAMAZIONE CARTELLE BIS: LE PRINCIPALI NOVITA'

    L’articolo 6, del decreto legge n. 193, del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, consentiva la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 al fine di estinguere il proprio debito. 

    Le modifiche apportate al citato Decreto, sono contenute all’interno dell’articolo 1, del Decreto legge n.148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n.172/2017, il quale prevede una “nuova” definizione agevolata per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, previa domanda entro il 15 maggio 2018. 

    I casi ammessi alla nuova rottamazione, riguardano principalmente: 

    • carichi affidati non inclusi in precedenti istanze di definizione agevolata;
    • soggetti che hanno ricevuto il rigetto della precedente istanza per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016, relative a dilazioni in essere al 24 ottobre 2016.

    In sintesi, per i carichi affidati all' A.d.R. dal 2000 a 2016 e per la riammissione a seguito di diniego per le rate non pagate, l'istanza di riammissione alla definizione agevolata va presentata entro e non oltre il 15 Maggio 2018;

    • se il carico era contenuto in una maggiore rateazione, entro il 30 Giugno 2018 l'A.d.R. comunica ai contribuenti l'importo delle rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016 , che dovranno essere saldate in una unica rata entro il 31 Luglio 2018; successivamente entro il 30 Settembre 2018, l'A.d.R. invia al contribuente la comunicazione delle somme dovute in definizione agevolata.
    • se il carico NON era contenuto in una maggiore rateazione, l'A.d.R. entro il 30 settembre 2018  invia al contribuente la comunicazione delle somme dovute in definizione agevolata.

    In entrambi i casi è possibile pagare le somme dovute in definizione agevolata in massimo 3 rate  con le seguenti scadenze

    - 31 Ottobre 2018 (40% del debito)

    30 Novembre (40% del debito)

    - 28 Febbraio 2019 (20% del debito).

    Mentre per i carichi affidati all' A.d.R. dal 1° Gennaio 2017 al 30 Settembre 2017, entro il 31 Marzo 2018 l'A.d.R. invia ai contribuenti interessati una comunicazione per informarlo della presenza di eventuali carichi rientranti nella definizione agevolata ma non ancora notificati; entro il 15 Maggio 2018 va presentata l'istanza di adesione alla definizione agevolata e succesivamente entro il 30 Giugno 2018 viene recapitata al contribuente la comunicazione delle somme dovute in definizione agevolata.

    Per questa tipologia di carichi sono previste 5 rate con le seguenti scadenze:

    - 31 Luglio 2018 (20% del debito)

    - 30 Settembre 2018 (20% del debito)

    - 31 Ottobre 2018 (20% del debito)

    - 30 Novembre 2018  (20% del debito)

    - 28 Febbraio 2019  (20% del debito)

    È stato, inoltre, chiarito, nel corso di Telefisco che, non è consentita nessuna seconda chance per i soggetti che sono decaduti dalla precedente procedura di definizione.

    Le procedure in corso - Con riferimento alle nuove procedure agevolate, nel corso di Telefisco, è stato chiarito che, una volta presentata l’istanza e in presenza di una dilazione pendente a tale data, sono sospesi i termini di pagamento della rate successive. 
    Inoltre, se non viene versata la prima rata della rottamazione è possibile riattivare la dilazione in essere alla data di presentazione della domanda. In tal caso, il debito residuo è ripartito nel numero di rate non pagate del piano originario. 
    In particolare, la presentazione della domanda, sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Opera, pertanto, il divieto per l’agente della riscossione di intraprendere azioni esecutive e cautelari. Restano salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti. 

    Modalità di pagamento -Il versamento, può avvenire con domiciliazione bancaria, attraverso i bollettini precompilati predisposti da Riscossione Sicilia Spa o anche presso gli uffici della società di riscossione. 
    Non è ammesso il versamento tramite il modello F24. 
    Questo comporta che, non è possibile estinguere il debito della rottamazione utilizzando eventuali crediti di imposta in compensazione.

    Per maggiori chiarimenti è possibile consultare la FAQ messa a disposizione da Riscossione Sicilia Spa

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